Cassazione sul tema della legittimazione ad agire del socio di una società di capitali per far valere la nullità di un contratto sottoscritto dalla società

Ordinanza n. 29325 del 21 ottobre 2021

Con ordinanza n. 29325 del 21 ottobre 2021 la Corte di Cassazione ha confermato, tra l’altro, il principio per cui “l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall’obbligo, facente capo all’amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l’eliminazione degli effetti conseguenti all’accertato vizio (cfr. Cass. 25.2.2009, n. 4579)”.

Il socio, in effetti, vanta un interesse solo riflesso, ed allora di mero fatto, nelle azioni destinate a ripristinare o conservare il patrimonio sociale, come anche nelle azioni volte a far venir meno, sebbene per nullità, contratti stipulati dalla società medesima.

La controricorrente è stata assistita da Bussoletti Nuzzo & Associati con il Prof. Antonio Nuzzo e Vincenzo Rizza, nonché dall’Avv. Federico Vecchio.

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