Un nuovo strumento per fronteggiare la crisi: il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

BNA

Il Codice della crisi e dell’insolvenza (“CCI”) ha ampliato (dal 15 luglio 2022) il novero degli strumenti di risanamento, introducendo un nuovo istituto: il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (“PRO”). Il PRO appare particolarmente “appetibile” per l’imprenditore in crisi (o in insolvenza reversibile), rispetto ad altre articolate procedure concorsuali volte al risanamento, in primis il concordato preventivo.

I vantaggi del PRO, percorso destinato agli imprenditori commerciali “sopra soglia“, non sono di poco momento.

Anzitutto, il connotato caratterizzante del PRO è la possibilità per l’imprenditore di derogare integralmente agli ordinari vincoli distributivi delle procedure concorsuali, ossia al principio della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) e all’obbligo di rispettare le clausole di prelazione (art. 2741 c.c.), con l’eccezione dei crediti dei lavoratori, che devono essere soddisfatti integralmente ed entro 30 giorni. In sostanza, l’imprenditore può allocare in modo totalmente libero le risorse che intende destinare ai creditori ai fini del risanamento.

Tale libertà trova bilanciamento – invero non eccessivamente gravoso – nella necessità, ai fini dell’approvazione, del voto positivo unanime di tutte le classi di creditori che il Proponente deve formare. In effetti, la disciplina del voto all’interno di ciascuna classe (dettata dall’art. 64 bis, comma 7, CCI) prevede che voti a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto, oppure, in mancanza, si registri il voto favorevole dei 2/3 dei votanti, che rappresentino almeno la metà del totale dei crediti della stessa classe. In concreto, è possibile ottenere l’approvazione con il voto favorevole anche solo del 33,33% dei crediti ammessi al voto.

Al pari di altri strumenti di risanamento disciplinati dal CCI, l’accesso al PRO avviene mediante il procedimento unitario di cui all’art. 40 CCI, eventualmente con riserva ai sensi dell’art. 44 CCI, e può anche costituire sbocco della composizione negoziata. La presentazione della domanda comporta immediati benefici per l’imprenditore, a partire dalla sospensione degli obblighi civilistici collegati alla riduzione o perdita del capitale sociale (art. 89 CCI) e l’impossibilità di pronuncia di sentenza che dichiari l’apertura della liquidazione giudiziale.

Inoltre, sia al momento della presentazione della domanda, sia successivamente, è possibile chiedere l’applicazione di misure cautelari o protettive, funzionali a garantire la proficuità dell’iniziativa di risanamento.

Altra caratteristica del PRO di estremo interesse è la conservazione in capo all’imprenditore, in costanza di procedura (e anche nella fase di c.d. riserva), della facoltà di compiere sia gli atti di ordinaria amministrazione, sia quelli di straordinaria amministrazione, con soggezione alla vigilanza del Commissario giudiziale limitata all’eventuale compimento di atti in frode dei creditori. L’accesso al PRO non determina alcuno spossamento, neppure attenuato (come invece accade nel concordato preventivo) e i pagamenti e gli atti di straordinaria amministrazione compiuti rimangono efficaci, anche se non autorizzati (a differenza di quanto accade invece nel concordato preventivo).

La particolare flessibilità del PRO trova conferma anche nella ridotta pervasività del controllo demandato al Tribunale, che si estrinseca nella verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, nella verifica della correttezza nella formazione delle classi (che devono essere omogenee per posizione giuridica e interessi economici dei creditori) senza tuttavia poter entrare nel merito delle scelte dell’imprenditore, nella verifica della correttezza delle operazioni di voto (oltre, ovviamente, all’apprezzamento di eventuali atti in frode).

Non può sottacersi neppure la limitatezza degli strumenti di tutela azionabili da eventuali creditori dissenzienti. Costoro infatti possono fare osservazioni e promuovere opposizione all’omologa, accollandosi tuttavia l’onere di dedurre e provare il difetto di convenienza del Piano rispetto alla liquidazione giudiziale. In assenza di tale prova, il Tribunale può procedere all’omologa del PRO, accertando che i creditori saranno comunque soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Si parla in proposito di cram down semplice per enfatizzare che la libertà distributiva del Proponente incontra l’unico limite del trattamento non deteriore rispetto a quello che i creditori otterrebbero nella liquidazione giudiziale (criterio certamente più vantaggioso da rispettare rispetto al “miglior trattamento dei creditori rispetto alla liquidazione”).

Pur mancando una disciplina specifica, deve ritenersi possibile la formazione di classi specifiche per i crediti previdenziali e tributari, che saranno dunque assoggettabili a falcidia (Tribunale Udine, 9 marzo 2023, Est. Barzazi).

Da ultimo, è certamente rilevante il vantaggio derivante dalla possibilità, accordata dall’art. 64quater CCI, di convertire il PRO in concordato preventivo. Più in particolare, qualora il Piano sottoposto al voto non venga approvato dall’unanimità delle classi (o quando un creditore contesti la convenienza della Proposta), l’imprenditore ha facoltà di convertire il PRO in domanda di omologa di concordato preventivo. In sostanza, se le operazioni di voto non vanno come sperato (o vengono rappresentate criticità in punto di convenienza), l’imprenditore dispone di una seconda chance, trasformando la domanda di omologazione del PRO in domanda di omologazione del concordato preventivo.

A riprova del favor del legislatore per il PRO soccorre infine un recente intervento giurisprudenziale (Tribunale di Modena, 26 luglio 2023, Est. Bianconi), che ha statuito la possibilità per il Tribunale di concedere un termine di grazia al debitore per consentirgli di integrare la domanda di PRO (altrimenti destinata all’immediato rigetto), con conferma o proroga delle misure protettive, se ciò giova alla prosecuzione della procedura e non ne deriva un pregiudizio irreparabile alle parti interessate.

Avv. Roberto Cocca