Ristrutturazione debiti ex l. n. 3/2012

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Accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 6 e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3. La proposta di datio in solutum omologata equivale ad adempimento dei debiti anteriori, ciò che determina nell’azione revocatoria ordinaria la cessazione della materia del contendere.

Interessante sentenza del Tribunale di Cassino in tema di estensione degli effetti di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 6 e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal D. L. 17 ottobre 2012 n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Nell caso concreto, un istituto di credito ha chiesto la revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti di donazione immobiliari posti in essere da un proprio debitore che, in periodo successivo alle donazioni impugnate, con l’assistenza di Bussoletti Nuzzo & Associati, aveva ottenuto omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 6 e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3.

Il Tribunale ha evidenziato che l’intervenuta definitiva omologazione della proposta fa venir meno la l’interesse del creditore che agisce (o ha agito) per la revocatoria di atti di disposizione del presunto debitore. La proposta omologata prevedeva la cessione integrale ai creditori dei beni del debitore «contro contestuale e immediata liberazione» di questi «da ogni pretesa (e dunque occorrendo anche in dell’art. 1984 c.c.)»: il contenuto della proposta è stato qualificato in termini di cessione in favore dei creditori dei beni del debitore ad effetti reali e pro soluto; sicché il passaggio in giudicato dell’omologazione ha determinato l’estinzione satisfattiva dei debiti anteriori, con immediata liberazione del debitore e conseguente cessazione della materia del contendere.

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