Ammissibile il sequestro giudiziario di quote di S.r.l….

in ipotesi di controversia in merito all’inefficacia/invalidità dell’atto di cessione della partecipazione ex art. 2479, comma 2, c.c.

Con ordinanza n. 815 del 14 settembre 2023, il Tribunale di Torino ha accolto l’istanza di sequestro ex art. 670 c.p.c. dell’intera partecipazione di una S.r.l., proposta nell’ambito di una azione volta a far accertare l’inefficacia e/o invalidità e/o nullità dell’atto di cessione della medesima partecipazione, in quanto posto in essere dall’amministratore unico senza apposita delibera dell’assemblea dei soci.

Specificamente, il Tribunale di Torino ha condiviso la prospettazione della società ricorrente – che nell’operazione contestata aveva la qualità di parte cedente – riconoscendo l’applicabilità dell’art. 2479, comma 2, c.c. al caso sottoposto all’attenzione del giudicante, in considerazione della assoluta rilevanza del peso economico ed imprenditoriale della partecipazione ceduta, sia rispetto alle altre poste del bilancio, sia rispetto alle intenzioni dei soci, come desumibili da accordi pregressi relativi all’esercizio dell’attività di impresa.

Infatti, il Tribunale di Torino ha rammentato che «nelle società a responsabilità limitata l’art. 2479, c.2, c.c. riserva “in ogni caso” alla competenza dei soci […] “5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”», con la precisazione che il riferimento della norma ad operazioni che comportino una “modifica sostanziale” dell’oggetto sociale, oltre ad indicare la rilevanza che l’operazione deve avere, chiarisce altresì che il piano su cui opera la modifica non è quello formale ma, appunto, quello sostanziale. Pertanto, ha precisato il Tribunale di Torino, «per apprezzarne l’incidenza, non è […] sufficiente verificare la testuale corrispondenza dell’attività dismessa rispetto all’oggetto sociale così come cristallizzato nell’atto costitutivo, ma è necessario coglierne il peso concreto rispetto all’attività e all’operatività della società, nel presente, ma anche in senso prospettico» e, «a tal fine, possono assumere rilievo anche i piani per sviluppi futuri e la volontà dei soci, se elementi dotati di un sufficiente grado di concretezza».

Così determinato l’ambito di operatività della norma, il Giudice ha evidenziato – nel solco, peraltro, di altra giurisprudenza di merito espressasi sul tema – che «l’amministratore che agisce in spregio di tale disposizione pone in essere un atto in radicale assenza di poteri», con conseguente  inefficacia dell’atto così posto in essere (secondo la ricostruzione di Trib. Torino, Sez. Imprese, 8 maggio 2023, n. 1947 e Trib. Palermo, Sez. Imprese, 19 ottobre 2020), ovvero nullità dello stesso (secondo la diversa ricostruzione di Trib. Milano, Sez. Imprese, 5 novembre 2017 e 5 maggio 2021, n. 3736, nonché di Trib. Roma, Sez. Imprese, 27 gennaio 2020 e 3 agosto 2018).

In entrambe le ipotesi, trattasi di vizio dell’atto di disposizione certamente opponibile al terzo acquirente, dal cui eventuale accertamento discendono effetti reali e non meramente risarcitori.

La lite che ha ad oggetto la cessione di quote in violazione dell’art. 2479, comma 2, c.c. – ha concluso il Tribunale di Torino – si inscrive dunque a pieno titolo tra le controversie che hanno ad oggetto la proprietà o il possesso di beni in relazioni ai quali è ammissibile l’istanza di sequestro giudiziario di cui all’art. 670 c.p.c..

Avv. Antonietta Giannini